Nella dichiarazione dei redditi di quest’anno debutta lo sconto fiscale riservato agli interventi per il “verde” delle
abitazioni. Si tratta del bonus introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 e che è stato prorogato anche per il 2019.
La detrazione Irpef è pari al 36% e si applica alle spese (fino a
5mila euro) sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private degli edifici, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, e per la realizzazione di pozzi, coperture a
verde e giardini pensili.
Gli interventi agevolati
A beneficiare del bonus sono le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area, e che consiste nella sistemazione a verde ex novo o in un radicale rinnovamento. È
quindi agevolato l’intervento complessivo di riqualificazione dell’area verde: non il semplice acquisto di piante o altro materiale. In altri termini, se si comprano piante e arbusti da collocare
in terrazza, anche in vasi mobili , il bonus spetta a condizione che l’acquisto rientri in un più ampio intervento straordinario del giardino o dell’area
interessata. Sono agevolati anche gli interventi su alberi secolari o di pregio.
Le opere escluse
La detrazione non riguarda le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini già esistenti, non connessa a un intervento innovativo o modificativo. E non spetta neppure per
i lavori in economia, cioè quelli fai-da-te, eseguiti dal contribuente stesso. Questo divieto, però, non esclude la possibilità di rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto di alberi, piante,
arbusti, cespugli, specie vegetali, e per eseguire gli interventi.
Mentre la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente, e sempre che «si riferisca a un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali» (circolare 13/E/2019).
I soggetti beneficiari
Il bonus verde spetta ai contribuenti che posseggono o detengono (sulla base di un titolo idoneo) l’immobile su cui sono effettuati gli interventi, ma anche ai loro familiari conviventi. E vale
anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni: in tal caso il bonus va al singolo condomino nel limite della quota di spesa a lui imputabile (purché questa quota sia stata
effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi).
Le modalità di pagamento
I pagamenti devono avvenire con «strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni». Quindi vanno bene i bonifici ordinari (non per forza “parlanti”, come per gli altri bonus
edilizi). Ma anche gli assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, e le carte di credito o di debito (bancomat): la data di pagamento scatta quando si utilizza la carta e non nel
giorno di addebito sul conto corrente.
La fattura deve comunque indicare il codice fiscale del beneficiario del bonus e la descrizione dell’intervento, dimostrando che la spesa rientra tra quelle agevolabili: ad esempio, nel caso di lavori su un giardino, che non si è trattato di manutenzione ordinaria (come la potatura), esclusa dalla misura. Fatture e copie dei pagamenti sono da conservare.
I limiti di detrazione
La detrazione del 36% si calcola su un limite di spesa di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo (comprese pertinenze) e viene ripartita nella dichiarazione dei redditi in dieci quote
annuali. Per ogni abitazione, dunque, l’importo massimo detraibile è pari a 1.800 euro (36% di 5mila). Fermo restando che, se si eseguono interventi su più abitazioni, si può sfruttare il bonus
più volte.
In caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali, l’agevolazione si calcola su una spesa massima di 5mila euro per ciascuna unità immobiliare. E – così come gli altri bonus edilizi - spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile in base ai millesimi. Significa che, ad esempio, se il proprietario di un appartamento effettua lavori di “sistemazione a verde” sia sulla propria unità che sulle parti condominiali, può calcolare la detrazione sia sulle spese sostenute per il proprio immobile (fino a 5mila euro) che sulla quota di competenza delle spese condominiali (anche qui, fino a 5mila euro).
Infine, se i lavori “verdi” sono realizzati su unità residenziali adibite anche all’esercizio di arti o professioni, o di attività commerciali, poiché si tratta di immobili a uso promiscuo, la detrazione viene ridotta alla metà.
La compilazione del 730
Nel dichiarazione dei redditi di quest’anno (modello 730/2019) i righi interessati sono quelli da E41 a E43, e il codice da utilizzare nella colonna 2 (tipologia) è il “12”. Qui vanno riportate
le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Per detrarre i costi dei giardini condominiali, è necessario che il pagamento sia stato eseguito dall’amministratore entro il 31 dicembre 2018 e che la quota condominiale sia stata versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi: cioè entro l’8 luglio 2019 (il 7 è domenica) per chi ha presentato il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, o entro il 23 luglio se la presentazione avviene in modo autonomo, tramite Caf o professionista abilitato.
La «scadenza» dell’agevolazione
Il bonus verde è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi da 12 a 16). Ed è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di Bilancio per il
2019 (legge 145/2018). Come per le altre agevolazioni Irpef, vale il principio di cassa: in dichiarazione dei redditi si possono cioè portare in detrazione le spese sostenute nel periodo
d’imposta precedente, quindi entro il 31 dicembre dell’anno prima. Poiché, allo stato attuale, il bonus verde è destinato a terminare a fine 2019, il prossimo 31 dicembre è anche la data ultima
entro cui pagare gli eventuali interventi di “sistemazione a verde”: per poter avere gli sconti fiscali nel 730/2020.
Articolo tratto da Il Sole 24 Ore